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DEONTOLOGIA

Raccomandazioni di comportamento

Camera della Badessa Giovanna - Correggio,  Giardini di S. Paolo, Parma

Premessa

L’articolato che segue costituisce una prima “traccia” di quello che dovrebbe divenire un “Codice di comportamento”, aperto ad ulteriori integrazioni e modifiche.
Scopo delle presenti “Raccomandazioni di comportamento” è quello di agevolare il nostro “agire quotidiano” nelle aule di giustizia e, più in generale, nei rapporti interpersonali tra colleghi e, quindi, lo svolgimento della nostra professione.
Non ha e non può avere come fine quello di facilitare eventuali negligenze o comportamenti dilatori delle controparti perché, come ricorda anche il nostro “Codice deontologico”, il rapporto di colleganza non può in alcun modo essere anteposto all’osservanza “del dovere di difesa” del cliente (art. 23).
Non può altresì, per sua natura, avere valore cogente e vincolante (non essendo possibile prevedere “sanzioni”), ma dovrebbe ispirare le linee di comportamento degli iscritti alla Camera Civile.

 

1. Costituendosi in giudizio nell’interesse del convenuto (o eventualmente di terzi chiamati o intervenuti volontariamente) il difensore ne dà pronta comunicazione al legale dell’attore e alle eventuali altre controparti.
 

2. Nei casi in cui sia stato concesso termine per il deposito di documenti, il difensore che effettua tale adempimento ne dà comunicazione alle altre parti.
 

3. La parte che produce documenti in giudizio ne allega copia per controparte (salvo particolare difficoltà di riproduzione del documento o per l’ingente numero dei documenti stessi).
 

4. Nel caso in cui un difensore predisponga anticipatamente una verbalizzazione scritta, ne consegna in udienza copia alla controparte.
 

5. Se il difensore di controparte è assente in udienza, ove non si ritenga di doverlo contattare telefonicamente prima dello svolgimento dell’udienza stessa, lo si contatta successivamente, mettendolo al corrente delle deduzioni effettuate e dell’esito dell’udienza.
 

6. Avvertire (se possibile in via preventiva) dell’intenzione di registrare la sentenza o il provvedimento giudiziale (anche per evitare l’eventuale duplice versamento della tassa di registro e la necessità di richiederne poi il rimborso).
 

7. La parte che ha ottenuto un provvedimento giudiziale favorevole, munito di provvisoria esecutività (salvo in ogni caso, ove ritenuto opportuno, il diritto di notificare il provvedimento, per il decorso di eventuali termini per il gravame), prima di procedere alla notifica del precetto, invia al legale di controparte richiesta di pagamento, con assegnazione di un termine per il saldo.
 

8. Ove ci si faccia sostituire in udienza (da collega che non è sostituto abituale) avvertire anticipatamente la controparte.
 

9. Fissata prova per testi o per interpello, avvertire anticipatamente nel caso si sia a conoscenza della mancata presenza a detta udienza del proprio cliente o dei propri testi e l’udienza debba quindi venire rinviata, non essendovi altri adempimenti istruttori da espletare.
 

10. Nell’ipotesi in cui si rinunci al mandato difensivo conferito dal proprio cliente, ovvero lo stesso sia stato revocato, darne, ove possibile, comunicazione preventiva al difensore della controparte.
 

11. Sempre nell’ipotesi in cui si sia rinunciato al mandato difensivo o lo stesso sia stato revocato, mettersi a disposizione del difensore subentrante per tutti i chiarimenti e aggiornamenti ritenuti da questi opportuni e provvedere alla tempestiva consegna di tutti gli atti e documenti.
 

12. Nelle udienze di trattazione (a maggior ragione ove si sia sostituiti da un collega non conosciuto dalla controparte) non prelevare il fascicolo trattenendolo presso di sé e rendendo così difficoltoso il suo ritrovamento.
 

13. Iniziate con il legale di controparte trattative per una eventuale transazione della controversia, comunicare al legale di controparte la decisione di non dar più ulteriore corso a tali trattative, prima di procedere giudizialmente.



Naturalmente, in linea con quanto esposto nelle premesse, le suindicate norme di comportamento non sono applicabili nel caso in cui, nella fattispecie specifica e concreta, l’attuazione delle stesse dovesse procurare pregiudizio al proprio assistito.

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